Giusta l'articolo 94 del Codice penale militare, colui che si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.
Gli Svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.