Domande frequente servizio giuridico
Domande frequente servizio giuridico
Voglio studiare in Svizzera: che cosa fare per il servizio militare?
In Svizzera, ogni uomo è astretto al servizio militare fino alla fine dell'anno nel quale compie i 30 anni, oppure 34 anni se aveva già effettuato una scuola reclute prima di lasciare la Svizzera. Al vostro ritorno in Svizzera, sarete quindi chiamate a compiere i vostri obblighi militari, a seconda della vostra età e della vostra attitudine. I cittadini svizzeri possono essere reclutati fino alla fine dell'anno nel corso del quale compiono i 25 anni. Saranno in seguito convocati alla scuola reclute fino alla fine dell'anno durante il quale compiranno i 26 anni. Un'eccezione esiste per gli uomini che hanno già compiuto un servizio militare in Svizzera e che sono al beneficio di un congedo militare per l'estero, che sono stati assenti dal paese durante una durata ininterrotta di oltre 6 anni all'estero e dei quali l'esercito non ha più bisogno. I cittadini che, per ragioni d'età, non saranno più reclutati, non devono più compiere la scuola reclute, ma dovranno pagare la tassa d'esenzione dell'obbligo di servire (TEO). Gli Svizzeri all'estero che vogliono soggiornare in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi devono annunciarsi al capo-sezione entro 14 giorni dal loro arrivo.
Se avete una doppia nazionalità e avete già effettuato un servizio militare o un servizio civile sostitutivo, oppure avete pagato una somma di denaro a titolo di compensazione nel vostro altro Stato di origine, non dovete
più compiere servizio militare in Svizzera. Per contro, non siete liberati dall'obbligo di annunciarvi e potreste essere chiamati a pagare la tassa di esenzione.
Tuttavia, se avete effettuato un servizio militare o un servizio sostitutivo nei seguenti paesi: Germania, Austria, Francia o Italia, sarete esentati dal pagare la TEO, grazie agli accordi che la Svizzera ha concluso con questi paesi. Potete pure prendere la decisione di effettuare volontariamente la scuola reclute in Svizzera in quanto Svizzeri all'estero. In questo caso le domande devono essere rivolte allo stato-maggiore di condotta dell'esercito,
personale dell'esercito (DBC1)
Inquadramento e direttive
Rodtmattstr. 110
3003 Berna
Tel. 031 324 32 56 ? Fax 031 324 14 92
e-Mail: personelles@gst.admin.ch
website: www.vbs.admin.ch
Le persone che non vogliono compiere un servizio militare per motivi di coscienza possono effettuare un servizio civile. La durata del servizio civile è di una volta e mezza superiore a quella del servizio militare. Per maggiori informazioni:
Servizio civile, Organo centrale
Malerweg 6, 3600 Thun
Tel. 033 228 19 99 ? Fax 033 228 19 98
E-mail: info@zivi.admin.ch
Website: www.zivi.admin.ch
Sono Svizzero all'estero e a causa delle lungaggini degli invii postali, incontro difficoltà a comunicare per tempo con la Cassa svizzera di compensazione. Non sarebbe più semplice comunicare via e-mail?
È vero che i tempi del servizio postale possono creare problemi di comunicazione con le autorità in Svizzera e, all'epoca di Internet, ci si può legittimamente chiedere se non fosse più semplice comunicare via e-mail.
Ci siamo informati presso la Cassa svizzera di compensazione e la situazione è più complicata di quanto possa apparire. Nei paesi in cui i termini di inoltro sono lunghi e poco affidabili, la cassa lavora con le rappresentanze svizzere sul posto, che sono incaricate di trasmettere la posta agli affiliati alla cassa. Le persone che vogliono contattare la Cassa svizzera di compensazione via e-mail possono farlo attraverso il suo sito Internet www.cdc.admin.ch sotto la rubrica ?La CdC ? Indirizzi?. Tuttavia, non è possibile effettuare tutta la corrispondenza via e-mail. Infatti, le disposizioni legali non lo permettono, per esempio per le dichiarazioni dei redditi o della sostanza, in vista della determinazione dei contributi AVS/ AI, oppure le pezze giustificative concernenti le domande di prestazioni in generale, ecc. D'altro canto, la Cassa svizzera di compensazione non può sistematicamente corrispondere per posta elettronica in tutte le circostanze. Così, le decisioni, il contenzioso o anche la spedizione di dichiarazioni di redditi e di sostanza devono essere indirizzate agli assicurati per posta. Su richiesta esplicita degli assicurati, le copie di alcuni documenti possono essere trasmesse via e-mail. Riassumendo, se una parte delle comunicazioni può aver luogo via e-mail, la comunicazione per invio postale si impone in alcune circostanze per ragioni giuridiche.
Vivo all'estero e ho versato contributi all'AVS. A partire da che età posso percepire una rendita dell'AVS?
L'età legale della pensione in Svizzera è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. E' possibile anticipare il diritto alla rendita di uno o due anni. Tuttavia, il fatto di anticipare l'età di pensionamento avrà un effetto sull'ammontare della rendita AVS, che sarà quindi ridotta durante tutto il periodo del versamento. Così, l'anticipo della rendita di un anno implica una riduzione della rendita del 6,8% e l'anticipo di due anni, una riduzione del 13,6% fino all'età ordinaria del pensionamento. In seguito l'ammontare della riduzione della rendita viene ricalcolato. Da notare che il diritto di anticipare la rendita è un diritto individuale, il che significa che una persona sposata può chiedere il versamento anticipato della sua rendita, indipendentemente dal congiunto.
La domanda di anticipazione della rendita deve essere inoltrata presso l'autorità competente che, secondo il luogo di residenza della persona interessata, è sia l'istituto d'assicurazione locale (specificare bene che si tratta di una domanda di anticipo della rendita), sia la cassa svizzera di compensazione, il cui indirizzo è:
Cassa svizzera di compensazione CSC
Av. Edmond-Vaucher 18
Casella postale 3100
CH-1211 Ginevra 2
Tel.: +41 22 795 91 11, Fax: +41 22 796 97 05
Web: www.zas.admin.ch
È consigliabile inoltrare questa domanda 3 o 4 mesi prima di raggiungere l'età alla quale si vorrebbe percepire la rendita. La percezione della rendita AVS implica la soppressione delle rendite AI o dei superstiti eventualmente percepite fino a quel momento. Nel corso della durata dell'anticipazione non viene versata la rendita per figli.
Da notare che se da un lato è possibile anticipare il diritto alla rendita AVS, dall'altro è pure possibile chiedere un aggiornamento da 1 a 5 anni. Ciò avrebbe per effetto l'aumento dell'ammontare della rendita.
Per maggiori dettagli vogliate consultare i siti AVS-AI: http://www.ahv-iv.info/ Per determinare lo Stato competente per inoltrare la domanda di rendita, vogliate consultare il sito della Centrale di compensazione CdC: www.zas.admin.ch (cliccare "Cassa svizzera di compensazione CSC"-> "Presentazione di una domanda" e in seguito scegliere il link corrispondente).
Domanda: Sono Svizzero all'estero e incontro difficoltà per aprire o mantenere un conto in Svizzera. D'altro canto alcune banche applicano spese bancarie molto elevate per la gestione di conti di persone domiciliate all'estero; che cosa fare?
Risposta: L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero riceve regolarmente questo tipo di domande. Giuridicamente le banche beneficiano della libertà di contrarre. Esse hanno quindi il diritto di decidere se stabilire o meno una relazione bancaria con un cliente, per motivi che sono di loro competenza. L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero consiglia alle persone interessate di prendere contatto con piccole banche o con banche che hanno un raggio d'attività geograficamente più ristretto, come per esempio le banche cantonali o le agenzie della Banca Raiffeisen, ecc. Sembra infatti che alcuni Svizzeri all'estero abbiano trovato una soluzione in questo modo. Tuttavia, le risposte possono variare da un'agenzia all'altra per cui vale la pena di tentare presso varie agenzie della stessa banca. È pure vivamente raccomandato di vedere con le banche in questione se esistono alternative per facilitare la gestione di conti (per esempio indicazione di una persona di fiducia in Svizzera che possa ricevere la posta). Altre persone sembrano aver risolto il problema rivolgendosi a PostFinance. Si tratta tuttavia di dire che questo settore evolve in permanenza e che queste possibilità possono cambiare da un giorno all'altro.
L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero attira pure l'attenzione sul fatto che avere un conto in banca in Svizzera non dispensa dal dichiararlo nel proprio paese di residenza. Consigliamo pure alle persone che ci contattano di seguire le discussioni in proposito sulla piattaforma Swisscommunity.org, sulla quale gli Svizzeri all'estero scambiano le loro esperienze e si consigliano reciprocamente, in particolare sulle soluzioni che hanno trovato.
Sono domiciliato all'estero e ho perso la mia licenza di condurre che era stata emessa in Svizzera. Posso ottenerne un'altra presso l'autorità cantonale che l'ha rilasciata oppure presso una rappresentanza svizzera all'estero?
Le autorità svizzere non sono in grado di fornire una nuova licenza di condurre svizzera. Infatti, dal momento in cui il vostro domicilio si trova all'estero, le autorità competenti in materia di permessi di guida sono le autorità del vostro paese di domicilio e non la Svizzera. Si tratta di una manifestazione del principio della territorialità, in base al quale siete sottoposti al sistema giuridico dello Stato nel quale risiedete. Di conseguenza, il settore della circolazione stradale è esclusivamente di competenza del diritto del paese di domicilio. Il servizio cantonale della circolazione stradale che ha emesso la licenza di condurre potrà quindi soltanto fornirvi un attestato di titolarità di un permesso di guida svizzero. Con questo attestato, l'autorità cantonale certifica che avete ottenuto un permesso di guida sulla base delle condizioni richieste dal diritto svizzero.
Si tratterà in seguito di vedere con le autorità competenti in materia del vostro stato di domicilio a quali condizioni un permesso di guida potrà essere emesso (conferma dei dati contenuti nell'attestato, esame di guida, ecc.). L'attestato del servizio cantonale della circolazione stradale potrà a questo momento eventualmente esservi utile. Se necessario, questo documento potrà essere autenticato dalla vostra rappresentanza svizzera all'estero. Gli indirizzi dei servizi cantonali della circolazione stradale sono disponibili su:
http://www.strassenverkehrsamt.ch/
Vivo all'estero, posso farmi versare il capitale del secondo pilastro in contanti?
La situazione è diversa se una persona vive in uno Stato dell'UE/AELS o in uno Stato fuori dall'UE/AELS. In caso di domicilio in uno Stato dell'UE/AELS non è in principio più possibile farsi versare il capitale del secondo pilastro, se si è obbligatoriamente assicurati nel paese di residenza per i rischi vecchiaia, invalidità e decesso. Ciò significa per esempio che un indipendente potrà ritirare il capitale del suo secondo pilastro per creare un'attività per proprio conto se la legislazione del suo paese di residenza non prevede un'assicurazione obbligatoria per i rischi precitati, per gli indipendenti.
Se una persona vive al di fuori di uno Stato dell'UE o dell'AELS, può chiedere il versamento in contanti del capitale del suo secondo pilastro. In questo caso si raccomanda di informarsi sufficientemente presto presso la propria cassa
di previdenza. Quest'ultima può infatti rifiutare il versamento in contanti se la persona in questione ha già raggiunto l'età alla quale la cassa di previdenza prevede la possibilità di un pensionamento anticipato.
Resta pure possibile utilizzare il secondo pilastro per finanziare, costruire, rinnovare la
propria residenza primaria o ammortizzare un'ipoteca, e questo anche se il bene immobile si situa in un paese dell'UE/AELS. Infine, il versamento della parte sovra obbligatoria del secondo pilastro resta sempre possibile. In caso di versamento in contanti del capitale del secondo pilastro, si raccomanda di concludere l'assicurazione per il caso di invalidità e di decesso.
Sono uno Svizzero all'estero residente a Malta e vorrei ricevere un passaporto biometrico, a quale autorità devo rivolgermi?
Dal 1. marzo 2010 tutti i passaporti emessi sono passaporti biometrici. Per gli Svizzeri all'estero è la rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato) presso la quale essi sono immatricolati che è incaricata di allestire i documenti d'identità.
Si tratta di distinguere fra la domanda di allestimento del passaporto e la raccolta dei dati biometrici. La domanda di allestire un passaporto deve in ogni caso imperativamente avvenire presso la rappresentanza presso la quale lo Svizzero all'estero è immatricolato. Per gli Svizzeri all'estero residenti a Malta si tratta dell'ambasciata svizzera a Roma. Questo può avvenire per telefono oppure per Internet, oppure anche presentandosi personalmente agli sportelli.
In seguito, per la raccolta dei dati biometrici, le persone immatricolate all'estero possono sia rivolgersi alla rappresentanza alla quale sono attribuiti, sia a qualsiasi altra rappresentanza svizzera all'estero e cioè, nel caso particolare, a un'autorità di emissione dei passaporti di un cantone svizzero se la rappresentanza alla quale sono assegnati e l'autorità cantonale hanno dato preventivamente il loro accordo. Ciò significa che per questo procedimento non è più necessario che gli Svizzeri di Malta si rivolgano necessariamente all'ambasciata svizzera a Roma. Tuttavia è importante che informino la rappresentanza alla quale sono assegnati circa il luogo in cui vogliono far raccogliere i loro dati biometrici, e ciò affinché i dati necessari all'allestimento del passaporto possano essere trasmessi da un'autorità all'altra. Per la raccolta dei dati biometrici è necessario presentarsi personalmente dopo aver chiesto un appuntamento, presso l'autorità scelta, munito dei documenti richiesti dall'autorità in questione.
In casi di gravi infermità fisiche o psichiche, l'autorità competente può dispensare i richiedenti dal presentarsi personalmente a condizione che la sua identità possa essere attestata in modo certo in altra maniera e che i dati necessari possano essere ottenuti attraverso un altro procedimento. Anche qui si tratta dapprima di contattare la rappresentanza svizzera presso la quale si è immatricolati.
Per ulteriori informazioni sul passaporto biometrico:
www.passeportsuisse.ch
Per maggiori informazioni sulle procedure vogliate rivolgervi alla rappresentanza svizzera alla quale siete assegnati: www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps.html
Sono Svizzero all'estero e non ho ricevuto il materiale di voto in occasione delle ultime votazioni. Che cosa devo fare perché questo non si ripeta più?
Per esercitare i diritti politici, gli Svizzeri all'estero devono essere immatricolati presso la rappresentanza svizzera competente del loro luogo di domicilio. Inoltre devono riempire un formulario per iscriversi per l'esercizio dei diritti politici. Questa iscrizione deve essere rinnovata ogni quattro anni mediante un formulario che il comune di voto invia direttamente agli Svizzeri all'estero almeno una volta all'anno.
Se l'iscrizione non è rinnovata, il comune di voto procede alla radiazione dell'elettore del catalogo elettorale. Tuttavia, la reiscrizione è possibile in ogni momento, compilando e rinviando alla rappresentanza svizzera competente il formulario per l'esercizio dei diritti politici.
Se non avete ricevuto il materiale di voto verificate dapprima se siete sempre iscritti per l'esercizio dei diritti politici presso la rappresentanza svizzera. In caso negativo si tratta di compilare il formulario d'iscrizione per l'esercizio dei diritti politici e rinviarlo alla rappresentanza svizzera. In caso affermativo, si tratta di verificare presso il vostro comune di voto se siete iscritti nel catalogo elettorale. Se non è il caso, si tratterà di farvi reiscrivere presso il vostro comune di voto per l'esercizio dei diritti politici. In caso affermativo ciò significa che la non-ricezione del materiale di voto è dovuta ai disguidi della posta, un problema purtroppo ancora troppo corrente e la cui frequenza dovrebbe indebolirsi con l'introduzione del voto elettronico. In generale, assicuratevi che in caso di trasloco avete comunicato il vostro cambiamento d'indirizzo alla rappresentanza svizzera dalla quale dipendete.
Il formulario per l'iscrizione per i diritti politici è disponibile su: www.aso.ch/it/consigli/vivereallestero/dirittipolitici/formulariodiscrizione
Se incontrate difficoltà nell'esercizio dei diritti politici, sono a vostra disposizione sul sito internet dell'OSE:
www.aso.ch/it/consigli/vivereallestero/dirittipolitici/difficoltanellevotazioni
alcune lettere-tipo corrispondenti a varie situazioni.