Come diventano o rimangono svizzeri i vostri figli ?

Svizzeri per nascita

Secondo la legge sulla cittadinanza, acquista automaticamente la cittadinanza svizzera :

  • il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
  • il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

 

Svizzeri per naturalizzazione agevolata

  • Fino al 1°gennaio 2006, il figlio di padre svizzero non coniugato con la madre straniera non diventava automaticamente svizzero con la costituzione del rapporto di filiazione . Di conseguenza, il figlio nato prima del 1 ° gennaio 2006 di padre svizzero non coniugato con la madre straniera può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età. Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.
  • Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
  • Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l'ha persa prima ch'egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:

  • è integrato in Svizzera;
  • si conforma all'ordinamento giuridico svizzero;
  • non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se il richiedente non risiede in Svizzera queste condizioni si applicano per analogia.

 

Svizzeri per reintegrazione

  • I figli nati all'estero, che oltre a quella svizzera possiedono anche un'altra cittadinanza, perdono la cittadinanza svizzera se, sino al compimento del 22° anno d'età, non sono stati notificati a un'autorità svizzera in patria o all'estero. Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare questa dichiarazione e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione . Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
  • Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un'altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all'estero.

Si considera caso tipico di persona avente vincoli stretti con la Svizzera chi soddisfa le quattro condizioni seguenti:

  • trascorre regolarmente le vacanze in Svizzera ;
  • intrattiene strette relazioni con persone che vivono in Svizzera (in particolare con parenti e conoscenti)
  • ha stretti contatti con associazioni di Svizzeri all'estero;
  • parla rispettivamente una delle lingue nazionali o un dialetto svizzero.

È tuttavia possibile che una persona abbia vincoli stretti con la Svizzera pur senza soddisfare tutte e quattro le suddette condizioni, se uno o più punti fra quelli menzionati alle lettere a) - d) le corrisponde in ampia misura. È così possibile, ad esempio, definire un vincolo stretto con la Svizzera nonostante una scarsa conoscenza di una lingua nazionale, se l'una o l'altra delle succitate relazioni è presente in misura considerevole.