Le norme relative alle assicurazioni sociali fra gli Stati dell'UE/AELS e la Svizzera sono rette dagli accordi sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha stipulato con questi Stati. Questi accordi hanno infatti instaurato una coordinazione fra i sistemi delle assicurazioni di questi diversi Paesi che si prefigge innanzitutto di determinare lo Stato competente e le procedure di coordinamento.
Nel quadro dell'assicurazione malattia, l'accordo prevede che lo Stato competente sia generalmente quello in cui una persona lavora. In tal modo uno Svizzero stabilitosi ad es. in Francia e che lavora in Francia sarà sottoposto al regime francese dell'assicurazione malattia.
Regole specifiche esistono in considerazione delle diverse categorie di persone:
I frontalieri e i membri non attivi della loro famiglia devono assicurarsi nel Paese in cui il frontaliere esercita un'attività lucrativa. Tuttavia, in alcuni Paesi, i frontalieri e i membri non attivi della loro famiglia possono scegliere in quale Stato assicurarsi. -> Tabella
I beneficiari di rendite dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni e della previdenza professionale devono in linea di principio assicurarsi in Svizzera se non percepiscono una rendita dal loro Stato di residenza.
Se il beneficiario della rendita riceve una rendita del suo Paese di residenza, egli dovrà stipulare l'assicurazione malattia in tale Paese anche nel caso in cui la rendita da lui percepita nel Paese di domicilio sia inferiore alla rendita svizzera.
Se il beneficiario è domiciliato in un Paese dal quale non percepisce alcuna rendita, ma percepisce per contro sia una rendita svizzera che una rendita di un altro Stato dell'UE/AELS, egli dovrà assicurarsi nel Paese in cui è stato assicurato più a lungo per il rischio di vecchiaia.
Anche in tal caso vi sono, a dipendenza dei Paesi, delle eccezioni alle regole generali:
Per esempio i beneficiari di rendite che abitano in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna, e i loro familiari senza attività lucrativa possono chiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera se ottengono l’affiliazione diretta al sistema di assicurazione malattie del paese di residenza (cosiddetto diritto d’opzione, verifica Link “assicurazione malattie aspetti UE/AELS”).
In Svizzera, è l'istituzione comune LaMal ad essere incaricata di verificare l'affiliazione dei beneficiari svizzeri di rendite ad un'assicurazione malattia svizzera.
Persone che ricevono prestazioni di disoccupazione dalla Svizzera
Queste persone sono assicurate in Svizzera contro le malattie. Come per i casi precedenti, a dipendenza dello Stato di residenza, vi sono delle possibilità di scegliere lo Stato competente.
Le persone assicurate in Svizzera pagheranno dei premi commisurati in considerazione dello Stato in cui esse risiedono. Riduzioni dei premi sono possibili a determinate condizioni. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare i siti internet indicati nei links.
Attenzione: il fatto di essere assicurati in Svizzera, non conferisce necessariamente il diritto di venire in Svizzera per farsi curare ! Tale possibilità di scelta esiste unicamente per i frontalieri o per le persone assicurate in Svizzera e residenti in uno dei Paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Francia, Ungheria, Paesi Bassi.
Per gli altri casi, il principio sancito nell'accordo sulla libera circolazione delle persone con gli Stati dell'UE/AELS prevede che le persone assicurate in Svizzera hanno il diritto di farsi curare nel loro Stato di residenza come se fossero affiliate alle assicurazioni sociali locali.
Se tali persone desiderano beneficiare di cure in Svizzera o in un altro Stato dell'UE/AELS (fatto salvo il caso in cui una persona necessiti di cure nel corso di un soggiorno e tali cure siano necessarie per proseguire il soggiorno medesimo), esse devono richiedere un'autorizzazione all'organo di contatto del loro Stato di competenza il quale detiene la competenza decisionale esclusiva. Generalmente l'autorizzazione è accordata se le cure in esame figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede l'interessato e se tali cure, tenuto conto del suo stato di salute attuale e dell'evoluzione presumibile della malattia, non possono essergli dispensate nei tempi usualmente necessari per ottenere il trattamento in esame nello Stato membro di residenza.